Gli apparecchi acustici sono classificati come Dispositivi Medici e il loro acquisto può essere detratto al 19% nella dichiarazione dei redditi seguendo pochi e facili accorgimenti.
Che cosa si intende per dispositivi medici?
Troviamo una definizione molto precisa dei dispositivi medici nella circolare n. 20 del 13/05/2011:
“Sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di – – dispositivo medico – contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00) e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore”.
Si tratta quindi di attrezzature, impianti o altri prodotti che prevengono, attenuano o controllano una malattia o un handicap. È evidente che in questa categoria rientrano numerosi ausili, ragion per cui al momento non esiste un elenco completo e ufficiale di tutti i dispositivi medici detraibili disponibili sul mercato, al quale fare riferimento.
Secondo le indicazioni fornite dalla Circolare 19/E del 2021 emessa dall’Agenzia delle Entrate, gli apparecchi acustici sono detraibili, comprese le spese sostenute per l’acquisto delle pile di alimentazione, a condizione che nella documentazione fiscale (fattura o scontrino) sia chiaramente indicata la descrizione del prodotto acquistato e il nome della persona che ha sostenuto la spesa.
Certificazione CE degli apparecchi acustici
Non è richiesta nessuna verifica da parte dell’acquirente per stabilire se i dispositivi medici rientranti nell’elenco rilasciato dal Ministero appartengano alla categoria dei dispositivi medici; pe questo motivo, oltre alla fattura o allo scontrino, è sufficiente conservare la documentazione che attesti la conformità al marchio CE. Questo significa che nel documento di spesa è sufficiente che sia indicato il marchio CE dell’apparecchio, tramite specifica dicitura o scheda tecnica, oppure attraverso il codice AD o PI che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici.
Gli apparecchi acustici sono detraibili in quanto sono compresi nell’elenco dei dispositivi medici; quindi, per l’acquisto di tali dispositivi, è prevista una detrazione IRPEF del 19%, come per tutte le altre spese mediche. È ovviamente necessario conservare tutta la documentazione relativa all’acquisto al fine di usufruire del beneficio fiscale.
Per riassumere quindi, per poter detrarre dal 730 o dal Modello Redditi l’acquisto degli apparecchi acustici e delle pile necessarie al suo funzionamento, è sufficiente disporre solo della fattura o dello scontrino che riporti il codice fiscale dell’acquirente, la descrizione dell’apparecchio acustico e il marchio CE.
Rimborso da parte dell’ASL e detrazione
Alcune persone, come ad esempio gli individui con disabilità civile per ipoacusia, possono ottenere un rimborso dal Servizio Sanitario Nazionale per le spese sostenute per l’acquisto di alcuni tipi di apparecchi acustici. Se la spesa è interamente rimborsata dall’ASL non può essere detratta; nel caso in cui, invece, una persona, avvalendosi della clausola di Riconducibilità, acquista apparecchi acustici non contemplati dal Nomenclatore aggiungendo la differenza di prezzo tra quanto riconosciuto dal SSN e il costo degli apparecchi riconducibili, quest’ultima può essere detratta.